COSA SONO LE REGOLE INCOTERMS®?

Gli Incoterms® sono termini contrattuali che chiariscono i rapporti tra compratore e venditore. Rappresentano uno standard globale per le spedizioni di merce nazionali e internazionali.

Incoterms® sta per International Commercial Terms ed è il nome con il quale per convenzione si indicano i termini di resa merce previsti dalla Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce ICC).

Nei contratti per la compravendita, gli Incoterms® definiscono la ripartizione di costi, rischi e responsabilità durante il trasporto delle merci dal venditore all’acquirente, non riguardano dunque il passaggio di proprietà.

Con queste clausole contrattuali gli attori della compravendita identificano in maniera univoca quelli che sono gli obblighi e i doveri e solo successivamente a questo possono essere stipulati i contratti di trasporto, spedizione e assicurazione delle merci.

Questi termini di resa sono nati con l’obiettivo di facilitare gli scambi internazionali, ma sono validi anche per il trasporto nazionale e, chiarendo in modo inequivocabile le competenze di venditore e compratore, riducono considerevolmente il rischio di controversie.

A partire dal 1936, anno in cui la Camera di Commercio Internazionale ha istituito gli Incoterms® per la prima volta, queste clausole sono state oggetto di revisione periodica, attualmente è in vigore l’ottava revisione: Incoterms® 2020.

I lavori di revisione che apportano aggiornamenti, chiarimenti e modifiche per adattare le norme all’evoluzione delle modalità di trasporto, si svolgono ora regolarmente ogni decade.
La revisione per Incoterms® 2020 è iniziata nel 2016 e si è conclusa con la pubblicazione il 10 settembre 2019 dell’ottava versione la cui entrata in vigore ufficiale è avvenuta il 1° gennaio 2020.

La prossima revisione, quindi, è attesa per il 2030 e fino a quella data resteranno in vigore i termini di resa merci Incoterms® 2020.

Quanti sono i termini Incoterms®?

I termini Incoterms® sono 11, suddivisi in Termini per qualsiasi mezzo di trasporto e termini applicabili solo per trasporto marittimo o navigazione interna.

La Camera di Commercio Internazionale ha previsto che i termini di resa Incoterms® siano 11.
Si tratta di clausole che, regolando gli obblighi tra venditore e acquirente con la ripartizione di costi e rischi, vengono categorizzate in due modi.

Una prima modalità per classificare gli Incoterms® è quella che li organizza in quattro gruppi, identificandoli con la prima lettera dell’acronimo.
Con questa suddivisione si ottengono quattro gruppi all’interno dei quali vi sono uno o più termini, il passaggio da un gruppo all’altro determina uno scarto di costi e rischi che passano da essere totalmente a carico dell’acquirente fino ad essere posti del tutto in capo al venditore.

I quattro gruppi con ciascuno le proprie clausole sono i seguenti:

  • gruppo E
  • gruppo F
  • gruppo C
  • gruppo D
    • DAP (Delivered At Place) Reso al luogo di destinazione;
    • DPU (Delivered at Place Unloaded) Reso al luogo di destinazione scaricato;
    • DDP (Delivered Duty Paid) Reso sdoganato.

La divisione in questi quattro gruppi è analoga a quella usata nella versione precedente, Incoterms® 2010, e può essere riassunta mettendo in evidenza per ciascun gruppo le medesime caratteristiche:

  • nel gruppo E la merce è messa a disposizione dal venditore nel sito di produzione o stoccaggio del paese di origine e tutti i costi, i rischi e le responsabilità legate al trasporto, compreso l’eventuale disbrigo dei costi doganali in esportazione e importazione, è a carico dell’acquirente.
  • gli Incoterms® del gruppo F stabiliscono che il venditore sia obbligato a sostenere costi e rischi fino alla consegna, nel paese di origine, della merce sdoganata all’esportazione al vettore dell’acquirente; da questo momento in avanti, cioè da quando la merce è stata caricata sul vettore designato dall’acquirente, questi deve assumersene i costi di trasporto e i relativi rischi.
  • i termini presenti nel gruppo C si caratterizzano per il fatto che il passaggio dei costi e quello dei rischi avvengono in due momenti diversi, secondo questi Incoterms® il venditore si fa carico dei costi del trasporto e dello sdoganamento all’esportazione fino alla consegna nel luogo concordato nel paese di destino, ma i rischi del trasporto passano all’acquirente nel momento del carico della merce sul vettore scelto dal venditore.
  • in ultimo gli Incoterms® del gruppo D prevedono che rischi e costi nel trasporto fino alla consegna nel paese di destinazione nel luogo concordato con l’acquirente spettino al venditore.

Mentre questa prima modalità, classifica i termini di resa in base alle caratteristiche nella ripartizione dei costi e dei rischi legati al trasporto, un altro raggruppamento usato di frequente per suddividere gli Incoterms® è quello che li distribuisce in due gruppi, il primo relativo alle clausole applicabili a qualsiasi mezzo di trasporto, il secondo con quelle relative al solo trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

Con la premessa che evidentemente si possono applicare al trasporto marittimo anche gli Incoterms® non strettamente previsti per questo, va detto però che quelli ideati espressamente per regolare questo tipo di transito propongono delle specifiche relative al trasporto via acqua che segmentano i momenti di carico peculiari del traffico marittimo.

Termini per qualsiasi mezzo di trasporto:

Incoterms® EXW (Ex Works) Franco Fabbrica

Il termine di resa EXW (Ex Works) è detto anche Franco fabbrica.
Si tratta dell’unico Incoterms® appartenente al gruppo E.

Con la resa Franco Fabbrica, il venditore è tenuto unicamente a mettere a disposizione la merce all’acquirente. Generalmente questo avviene nei locali, nei magazzini o nelle strutture che gli appartengono, oppure in una struttura esterna da lui designata.

Costi e rischi dell’Incoterms® EXW competono quindi all’acquirente dal momento in cui questi prende in carico la merce fino al raggiungimento della destinazione finale. Le operazioni di carico sul vettore che ritira spetta al compratore (anche se è consuetudine che il carico venga effettuato dal venditore), così come le eventuali operazioni doganali all’esportazione.

Il passaggio degli oneri economici, quindi dei costi, e quello delle responsabilità, perciò dei rischi, avviene contestualmente, nel momento in cui la merce viene ritirata.
Il termine di resa Franco Fabbrica è quello che comporta obbligazioni minime per il  venditore.

Qualora il venditore si offrisse per le operazioni di carico sui mezzi del vettore indicati per il ritiro, sarebbe più opportuno optare per un altro termine di resa, la clausola FCA (Free Carrier) o Franco Vettore, che attribuisce costi e rischi di queste operazioni al venditore.
In questo modo eventuali incidenti nelle operazioni di carico al ritiro non saranno materia di successivi contenziosi.

Incoterms® FCA (Free Carrier) Franco Vettore

Con la resa FCA (Free Carrier) si parla di clausola Franco vettore.
Questo termine è il primo dei tre del gruppo F.

Secondo quanto previsto dall’Incoterms® FCA, il venditore consegna la merce al vettore per il trasporto designato dall’acquirente presso la propria sede o in un altro luogo concordato.
La differenza nella scelta della consegna sta nel fatto che, se questa avviene presso i locali del venditore, a lui spetta l’obbligo di caricarla sul mezzo o sui mezzi procurati dal compratore, mentre se la consegna è in altro luogo, il venditore è tenuto unicamente a renderla disponibile ma non a scaricarla nel luogo convenuto.

Il termine di consegna Franco Vettore prevede che costi e rischi passino dal venditore al compratore nello stesso momento, quello nel quale l’acquirente ritira la merce e se ne fa carico tramite il vettore individuato per la spedizione o i mezzi di proprietà fissati per il trasporto.

Tra le novità previste dalla revisione 2020 degli Incoterms® vi è proprio questa specifica: nel caso di resa FCA Franco Vettore – così come in altri termini quali DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) e DDP Delivered Duty Paid – non è obbligatorio ricorrere ad un vettore terzo rispetto alle parti, per la gestione del trasporto delle merci, infatti, venditore e acquirente possono disporre di mezzi propri.

Sempre secondo quanto disposto dall’ottava revisione degli Incoterms®, nella clausola FCA è possibile avere una polizza di carico che preveda un’annotazione di messa a bordo: questa si definisce on board Bill of Lading ed è utile per l’emissione della lettera di credito o per agevolare altre richieste da parte della banca nella gestione dei pagamenti, soprattutto nei casi in cui il luogo di carico si trova distante dal porto di imbarco.

La clausola Free Carrier sancisce inoltre che le eventuali operazioni doganali in esportazione siano a carico del venditore, differenza fondamentale rispetto al termine EXW Franco fabbrica in cui sono a carico dell’acquirente.

Incoterms® CPT (Carriage Paid To) Trasporto Pagato fino a

L’Incoterms® CPT (Carriage Paid To) in italiano si traduce ed è noto come Trasporto pagato fino a.
Questa è una delle quattro clausole del gruppo C, secondo cui al venditore spetta la gestione del trasporto fino al punto designato secondo gli accordi, mentre i rischi si fermano al punto di origine.

Il termine di resa CPT impone al venditore di organizzare il trasporto e spedire la merce fino al luogo convenuto con l’acquirente per la consegna. Il trasferimento del rischio, però, avviene nel momento in cui il vettore prende in carico la merce per il trasporto.

In questa clausola Incoterms®, come tutte quelle del gruppo C, infatti, il passaggio dei costi e quello dei rischi non coincidono: l’acquirente si assume il rischio di perdita e danneggiamento della merce quando questa è in transito con un vettore individuato, contrattato e quindi pagato dal venditore.
I costi previsti dal termine sono quindi sbilanciati a favore dell’acquirente, che di fatto non sostiene le spese di trasporto principali, mentre i rischi sono invece tutti a suo carico dal momento in cui la merce viene caricata a bordo del  vettore incaricato del trasporto.

La regola CPT impone al venditore di assumersi gli eventuali oneri doganali all’esportazione, ma non prevede che questi sostenga quelli all’importazione, né la gestione di eventuali costi accessori che potrebbe maturare la spedizione durante il transito o al suo arrivo.

Incoterms® CIP (Carriage and Insurance Paid To) Trasporto e Assicurazione pagati fino a

Con l’acronimo CIP (Carriage and Insurance Paid To) si identifica in italiano la regola detta Trasporto e assicurazione pagati fino a.
Si tratta di un altro Incoterms® del gruppo C ed è applicabile a qualunque tipo di trasporto.

I presupposti di partenza per questo termine di resa sono i medesimi del CPT, ovvero: al venditore spetta il costo del trasporto sino alla destinazione convenuta ma il rischio di perdita e danneggiamento passa all’acquirente nel momento stesso in cui il vettore incaricato dal venditore prende in carico la merce per il trasporto.

La differenza sta nel fatto che l’Incoterms® CIP prevede da parte del venditore che questi stipuli una copertura assicurativa del tipo Institute Cargo Clauses A (ICCA) anche nota come all risks, che quindi preveda rischi e imprevisti di qualunque tipo.
Questa sul livello di copertura richiesto è proprio una specifica introdotta dalla revisione 2020 degli Incoterms®, fino al 2010, infatti, era prevista per la clausola CIP una copertura minima.

Ciò che però è possibile, è un accordo tra le parti coinvolte secondo il quale la polizza assicurativa stipulata da parte del venditore abbia un livello di copertura più basso di quella contro tutti i rischi.

Anche il termine CIP stabilisce che le operazioni doganali di esportazione, qualora presenti, siano di competenza del venditore, mentre quelle all’importazione spettano all’acquirente.

Incoterms® DAP (Delivered at Place) Reso nel luogo di Destinazione convenuto

L’Incoterms® DAP (Delivered at Place) è tradotto in italiano dalla formula Reso nel luogo di destinazione convenuto.
Questo termine è uno dei quattro del gruppo D che accorpa le clausole in cui il venditore è responsabile di costi e rischi fino alla consegna nel luogo indicato del paese di destinazione precedentemente concordato con l’acquirente.

Secondo quanto previsto dal DAP, il venditore è tenuto ad organizzare il trasporto della merce e ad assumersi i rischi fino al luogo di consegna, in cui verrà messa a disposizione per essere scaricata dall’acquirente.

Con il termine di resa nel luogo di destinazione convenuto, il passaggio di costi e rischi è simultaneo e corrisponde al momento nel quale la merce è accessibile da parte dell’acquirente. Ciò significa che durante il trasporto, il rischio di perdita o danneggiamento è di competenza del venditore.

La resa DAP impone al venditore di eseguire e ottemperare alla spedizione in esportazione con tutte le procedure doganali previste, mentre lo dispensa dall’adempiere a quelle di importazione, che conseguentemente spettano al compratore.

Con la revisione 2020, analogamente a quanto previsto per il termine FCA, anche per la resa DAP è stata introdotta la possibilità di servirsi di mezzi propri per il trasporto.

Incoterms® DPU (Delivered at Place Unloaded) Consegnato in luogo scaricato

Si definisce Consegnato in luogo scaricato il termine Incoterms® DPU (Delivered at Place Unloaded).
Anche per questa clausola, appartenente al gruppo D, valgono le condizioni generali del gruppo, secondo cui il venditore ha l’onere di costi e rischi fino alla consegna a destinazione.

Il termine DPU, di fatto prevede analogamente al DAP che fino a quando la merce non raggiunge la destinazione concordata dalle parti, i costi e i rischi spettino al venditore, diversamente dal termine precedente, però, aggiunge il fatto che questa venga messa a disposizione una volta scaricata, solo in questo momento avviene simultaneamente il passaggio di costi e rischi.

Anche questo Incoterms® assegna al venditore le operazioni doganali in esportazione ma lascia all’acquirente quelle in importazione.

Come per le clausole FCA e DAP, anche per il termine DPU con l’ottava e più recente revisione degli Incoterms® è specificato che i mezzi utilizzati per il trasporto non debbano necessariamente essere di un vettore terzo rispetto alle parti ma possano essere di proprietà.

Incoterms® FAS (Free Alongside Ship) Franco Lungo Bordo

Con Franco lungo bordo si identifica il termine di resa con l’acronimo FAS (Free Alongside Ship).
Il FAS è uno dei tre termini di resa del gruppo F ed è un Incoterms® applicabile unicamente al trasporto marittimo o a quello per via navigabili interne.

Il Franco lungo bordo è una clausola che impone al venditore di assumersi costi e rischi legati al trasporto della merce fino al punto in cui questi vengono caricati sulla nave individuata dall’acquirente.

Si definisce proprio “lungo bordo” perché la merce deve essere messa a disposizione lungo la banchina nel porto di imbarco e per questo il punto di carico deve essere ben specificato all’interno della documentazione contrattuale.
È un termine di resa valido solo per il commercio marittimo proprio per questa sua specificità, altrimenti perderebbe di significato nel caso di applicazione su altri mezzi di trasporto.

Come tutti i termini di resa del gruppo F, anche nel caso del Franco lungo bordo, il passaggio dei costi e del rischio di perdita o danneggiamento della merce dal venditore all’acquirente coincidono e avvengono appunto quando la merce arriva nel punto indicato accanto alla nave.

L’Incoterms® FAS obbliga il venditore alla gestione e all’assunzione dei costi delle operazioni di sdoganamento in esportazione, se ce ne fosse la necessità, ma lascia che sia l’acquirente ad occuparsi dell’importazione.

Nel caso in cui la merce debba essere raggruppata o consolidata in container, però, il venditore non può consegnarla accanto alla nave ma deve farlo presso il magazzino del consolidatore. È nel momento in cui il vettore incaricato dal venditore effettua questa consegna che termina l’assunzione dei rischi da parte dello stesso. Per questa ragione, in un caso come quello descritto, è più opportuno ricorrere ad un altro termine di resa, nello specifico l’Incoterms® Franco vettore FCA.

Incoterms® FOB (Free On Board) Franco a Bordo

Il termine FOB (Free On Board) in italiano corrisponde alla dicitura Franco a bordo.
Si tratta di un altro Incoterms® del gruppo F ed è applicabile esclusivamente al trasporto via acqua.

Con questa resa, il venditore è tenuto a consegnare la merce al compratore a bordo della nave da quest’ultimo individuata e designata al trasporto.

L’Incoterms® Franco a Bordo, come tutti quelli del gruppo F, determina che il passaggio dei costi e quello dei rischi avvengano in un unico momento, quello appunto in cui la merce viene caricata a bordo della nave.

Il termine FOB, come il FAS, lascia all’acquirente la scelta della nave da utilizzare per il trasporto marittimo, o quello della chiatta nel caso di vie navigabili interne: l’unica differenza risiede nel punto di consegna della merce e nel momento di passaggio del rischio, il FOB a bordo della nave, il FAS sulla banchina a lato, pertanto nel caso del FOB spettano al venditore le spese di carico sulla nave (local charge ad origine), mentre nel FAS tali spese sono a carico del compratore.

Per quanto riguarda le operazioni doganali, utilizzando l’Incoterms® FOB, il venditore è tenuto a gestire pratiche e i costi in esportazione, mentre è compito del compratore occuparsi di quella in importazione, con eventuali dazi e procedure doganali.

Incoterms® CFR (Cost and Freight) Costo e Nolo

L’Incoterms® CFR (Cost and Freight) equivale in italiano alla formula Costo e nolo.
È un termine di resa del gruppo C ed è tra quelli applicabili al trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

Come tutte le clausole del gruppo C, anche per l’Incoterms® CFR si registra un’incongruenza nel passaggio di costi e rischi, che non coincidono.
Secondo quanto stabilito da questo termine, il venditore assume su di sé il costo del trasporto fino al porto di destinazione concordato, ma il trasferimento dei rischi avviene nel momento in cui la merce viene caricata a bordo della nave.

Con la resa Costo e nolo, quindi, l’acquirente è responsabile del rischio di perdita e danneggiamento della merce da quando questa viene stivata sulla nave individuata e pagata dal venditore cha avrà il controllo della spedizione fino al porto di arrivo.

Qualora la merce dovesse essere raggruppata o consolidata in container, questa viene fornita dal venditore al vettore presso un terminal e da quel momento non ne ha più il controllo diretto.
In queste occasioni, considerando il fatto che la merce può subire diverse movimentazioni prima di essere stiavata nel container, è più opportuno ricorrere ad un altro Incoterms®, il CPT, più indicato a tutelare le parti.

Se presente, la gestione dell’operazione doganale d’esportazione è a carico del venditore, mentre quella in importazione, con conseguenti dazi, spetta all’acquirente.

Incoterms® CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, Assicurazione e Nolo

Il termine CIF è acronimo di Cost, Insurance and Freight in italiano Costo, assicurazione e nolo.
Si tratta di un Incoterms® del gruppo C, dedicato al trasporto via acqua.

Anche questa resa, analogamente alle altre del gruppo di appartenenza, il passaggio dei costi e dei  rischio non coincidono.
L’Incoterms® CIF è in buona sostanza analogo al CFR, prevede cioè che il venditore si faccia carico dei costi del trasporto fino al porto di destinazione, mentre l’acquirente si assume il rischio da quando la merce arriva sulla nave destinata al trasporto. La sola differenza con il termine di resa precedente sta nel fatto che nel CIF il venditore è tenuto a fornire una copertura assicurativa per il trasporto.

La copertura assicurativa che il venditore deve fornire è specificata all’interno dell’Incoterms® come conforme alle Institute Cargo Clauses C, ovvero il livello minimo. Mentre la resa CIP nella revisione 2020 ha subito una variazione nel tipo di polizza, quella da stipularsi con il termine CIF resta invariata rispetto alle edizioni precedenti, nelle quali era comunque minima.

Con questo Incoterms CIF, le eventuali operazioni e costi di sdoganamento in esportazione sono a carico del venditore, mentre le operazioni e gli oneri doganali in importazione spettano all’acquirente.

Incoterms® DDP (Delivered Duty Paid) Reso Sdoganato

Si definisce Reso sdoganato l’Incoterms® DDP (Delivered Duty Paid). Termine di resa del gruppo D, adatto a tutti i tipi di trasporto.

La clausola DDP tra tutte è quella che imputa più oneri economici e responsabilità al venditore: questi è tenuto infatti alla consegna presso la destinazione finale della merce sdoganata.
Come previsto dai termini di resa del gruppo D, anche per il Reso sdoganato abbiamo la convergenza del passaggio del costo e del rischio legato al trasporto in un unico momento.

Questo tipo di Incoterms® è l’unico che assegna al venditore l’obbligo, qualora necessario, di sdoganamento all’esportazione e anche all’importazione e perciò non può essere applicato nel caso in cui questi non possa ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.
Perciò, anche dazi e tasse di importazione saranno a carico del venditore.

L’acquirente ha accesso alla merce quando questa gli viene messa a disposizione nel mezzo di trasporto di arrivo predisposto per lo scarico, essendo già state prese in carico dal venditore le pratiche di importazione, come detto.

Nell’ultima revisione degli Incoterms®, per la resa DDP, come per la FCA, DAP e DPU, è reso possibile organizzare il trasporto con mezzi propri, senza l’obbligo di doversi affidare ad un vettore terzo.

Significato Incoterms®

Il contenuto degli Incoterms® all’interno di una compravendita definisce un aspetto fondamentale, quello che riguarda il trasporto della merce.

Lo scopo degli undici termini di resa previsto dalla Camera di Commercio Internazionale è quello di promuovere il commercio internazionale, facilitandolo.
Il fatto che venditore e acquirente possano accordarsi facendo riferimento ad una casistica inequivocabile e ben precisa, nella quale le incombenze dell’uno e dell’altro sono specificate in maniera univoca, evita la possibile insorgenza di controversie successive.

L’importanza di queste clausole è legata al fatto che vanno usate in modo oculato, valutando i fattori del caso e specificando nella maniera più chiara ed esatta possibile, in fase di definizione dei termini, il luogo o i luoghi nei quali non solo deve avvenire la consegna, ma soprattutto, quando diversi, il passaggio dei costi e dei rischi, quindi il momento nel quale l’uno o l’altro viene trasferito dal venditore all’acquirente.

Al fine di evitare controversie è fondamentale che nel contratto di compravendita l’incotrems venga dichiarato nella seguente formula:

“regola incoterms® scelta; porto/luogo/punto convenuto, incoterms® 2020” ad Esempio: “FOB Ningbo Incoterms® 2020″.

Cosa definiscono gli Incoterms®

I termini di resa definiscono ciò che venditore e acquirente sono tenuti a fare per gestire il trasporto della merce dal primo al secondo identificando tre canali principali:

  • gli obblighi in riferimento alla documentazione, alle licenze e alle misure assicurative,
  • a chi spetta sostenere il costo del trasporto della merce,
  • chi si fa carico del rischio di perdita o danneggiamento che la merce può subire durante il trasporto.

 

Queste clausole definiscono i doveri degli attori della compravendita, per questo motivo occorre tener presente la convenienza di un termine di resa o di un altro a seconda che la prospettiva sia quella del venditore o dell’acquirente.

Nella valutazione della resa più adatta, va considerato il fatto che non sempre la mancata assunzione di un costo legato al trasporto si traduce in un risparmio finale, perché ciò può comportare una spesa indiretta successiva imputabile alla necessaria rinuncia al controllo della spedizione.

Nella gestione dei rischi, è decisamente rilevante considerare se il passaggio dal compratore all’acquirente è simultaneo a quello del costo del trasporto o meno, perché sarà determinante nella decisione di stipulare una polizza assicurativa.

Gli Incoterms® sono un utile strumento per quanto riguarda la spedizione della merce, ma il termine da utilizzare va concordato prima della spedizione stessa e occorre verificare che la clausola individuata sia applicabile alla modalità di trasporto prescelta.

Come capire e applicare le regole Incoterms®?

Per servirsi degli Incoterms®, occorre prima di tutto avere un’idea chiara del loro valore e della loro applicazione.
Ecco 5 punti fondamentali per semplificare il loro utilizzo:

  • in un contratto di compravendita internazionale (ma anche nazionale) i modelli offerti dagli Incoterms® non sono obbligatori, hanno infatti natura pattizia e facoltativa, ciò detto è sicuramente più utile applicarli;
  • i termini di resa Incoterms® possono essere inseriti in un contratto già esistente e disciplinano unicamente le obbligazioni degli attori della compravendita per quanto concerne il trasporto, i relativi costi e i rischi. Non hanno come oggetto determinazione del prezzo, modalità di pagamento o caratteristiche e specifiche della merce;
  • è opportuno determinare la modalità di trasporto prevista e quindi scegliere l’Incoterms® più adatto, il fatto che ci siano quattro termini di resa applicabili unicamente al trasporto via acqua permette di gestire movimentazioni dedicate (dal lato della nave alla messa a bordo, per esempio);
  • nel valutare le differenze tra i diversi Incoterms® va individuato se il passaggio dei costi e dei rischi avviene in modo simultaneo o meno, non esiste un termine di resa preferibile sempre, le situazioni vanno valutate caso per caso;
  • gli Incoterms® sono aggiornati periodicamente, ora con cadenza decennale, per questo motivo i termini di resa vanno periodicamente controllati in modo da essere a conoscenza di eventuali modifiche ed eventualmente optare per altri termini e nel contratto va specificato l’anno di riferimento della revisione cui si fa riferimento.

In sede di scelta del modello di Incoterms® da applicare, è significativo potersi avvalere della competenza di un partner logistico valido con cui valutare i diversi scenari caso per caso.

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Utilizzare il corretto codice Incoterms® è fondamentale per la gestione delle responsabilità sulle merci

La scelta del corretto codice Incoterms® è centrale per la definizione degli oneri e il termine presente troverà applicazione nel momento in cui la merce lascia i locali del venditore per essere trasportata dal vettore fino alla successiva riconsegna al destinatario.

Scopri di più leggi l’articolo: Utilizzare il corretto codice Incoterms® è fondamentale per la gestione delle responsabilità sulle merci

In quali occasioni e per quali merci è consigliato utilizzare l'Incoterms® CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, Assicurazione e Nolo?

Secondo il termine di resa Incoterms CIF il venditore deve stipulare il contratto di trasporto della merce e organizzarne la spedizione fino al porto di destino, mentre a carico dell’acquirente vanno il rischio di perdita o danneggiamento delle merci e le eventuali spese aggiuntive dal momento in cui queste arrivano a bordo della nave.

Scopri di più leggi l’articolo: In quali occasioni e per quali merci è consigliato utilizzare l’Incoterms® CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, Assicurazione e Nolo?

Resa FOB (Free On Board) o Franco a Bordo. Spiegazione dei Termini Commerciali

La resa FOB prevede che le eventuali operazioni di sdoganamento in esportazione siano in capo al venditore mentre quelle di importazione siano imputabili al compratore. Il mittente è tenuto a fornire al compratore documenti e informazioni relativi alle formalità doganali richieste dal paese di importazione o di transito, compresi i requisiti in materia di sicurezza.

Scopri di più leggi l’articolo: Resa FOB (Free On Board) o Franco a Bordo

Franco Fabbrica e Franco Vettore Incoterms

Nella resa Franco Fabbrica il venditore è tenuto unicamente a mettere la merce a disposizione, anche se è prassi comune che sia il venditore ad occuparsi dello stuffing, creando così eventuali situazioni di contenzioso in caso di danno alla merce.

Scopri di più leggi l’articolo: Franco Fabbrica e Franco Vettore Incoterms

Come scegliere i termini di resa Incoterms per la propria spedizione

I termini di resa hanno valore internazionale e vengono periodicamente aggiornati, prima di tutto per includere le differenti modalità di trasporto che nel corso degli anni si aggiungono ma anche per semplificare o chiarire alcuni termini di resa.

Scopri di più leggi l’articolo: Come scegliere i termini di resa Incoterms per la propria spedizione

Resa CIF e resa FOB. Quale scegliere?

La Resa CIF sta per Costo, Assicurazione e Trasporto. In questo caso il venditore deve pagare tutti i costi relativi al trasporto fino al porto di destinazione. Tuttavia il rischio viene trasferito all’acquirente nel momento in cui la merce viene caricata sulla nave.
Stabilisce inoltre che il venditore organizzi e paghi l’assicurazione della merce.

Scopri di più leggi l’articolo: Resa CIF e resa FOB. Quale scegliere

Breve introduzione agli Incoterms e differenza fra termini di resa FOB e CIF

FOB Incoterms, il venditore si obbliga a consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore presso il porto di imbarco convenuto. Per l’importatore, la scelta di una compravendita a termini CIF piuttosto che FOB comporta un risparmio di costi.

Scopri di più leggi l’articolo: Breve introduzione agli Incoterms e differenza fra termini di resa FOB e CIF

 

Quando scegliere le spedizioni groupage LCL

Possono essere raggruppate in una spedizione groupage merci provenienti da speditori differenti che raggiungono il medesimo importatore, oppure varie movimentazioni di diversa provenienza inviate presso la stessa destinazione ma con destinatari finali diversi

Scopri di più leggi l’articolo: Quando scegliere le spedizioni groupage LCL

FCL: significato e vantaggi delle spedizioni di container interi

FCL è l’acronimo di Full Container Load. Come detto questa modalità di trasporto presuppone che il container sia “full” (cioè pieno) della merce di un unico spedizioniere. Devi spedire volumi elevati di merce? Quando la soluzione Full Container Load è quella più adatta.

Scopri di più leggi l’articolo: FCL: significato e vantaggi delle spedizioni di container interi

Crisi Mar Rosso…e ora? L’impatto sui trasporti merci internazionali

Chi sono gli Houthi, cosa è successo e cosa aspettarsi dalla crisi dei trasporti marittimi internazionali nel Canale di Suez.

Per rispondere a queste domande e provare a fare una previsione che si basi sui fatti attualmente a nostra conoscenza, dobbiamo fare un passo indietro e comprendere l’attuale scenario che si è venuto a delineare nel Mar Rosso.

Scopri di più leggi l’articolo: Crisi Mar Rosso…e ora? L’impatto sui trasporti merci internazionali